5 Aprile 2025

La trasformazione urbana di Milano rallentata dalle inchieste giudiziarie

Giuseppe Sarubbi
Giuseppe Sarubbi
Giuseppe Sarubbi, ingegnere, progettista e direttore dei lavori di importanti opere pubbliche e private, consulente di amministrazioni pubbliche e di imprese private è autore di pubblicazioni inerenti l’urbanistica e la realizzazione di opere pubbliche.

Milano ha subito negli ultimi anni una diffusa trasformazione urbana che ha interessato non solo interi ambiti oggetto di varianti urbanistiche quali a esempio quello di Garibaldi-Repubblica, CityLife e Bicocca ma anche interventi puntuali di demolizione e ricostruzione.

Attualmente l’urbanistica di Milano vive un momento di stallo in quanto molte pratiche edilizie che interessano singoli fabbricati sono state congelate negli uffici comunali a seguito d’inchieste della Procura della repubblica su presunti abusi edilizi. I pubblici ministeri sostengono che sarebbero state autorizzate nuove costruzioni tramite le procedure di autocertificazione (SCIA – segnalazione certificata inizio attività) –in luogo di permessi di costruire determinando, tra l’altro, un mancato controllo sul calcolo degli oneri concessori con un notevole danno finanziario per le casse comunali. La Procura ritiene che gli interventi edilizi contestati non rientrerebbero nemmeno nelle ipotesi per cui la legge regionale in materia n. 12 del 2005 consentirebbe il ricorso alla Scia e sarebbe necessario, per la realizzazione degli stessi, di uno strumento urbanistico attuativo.

Proviamo a mettere ordine nella complicata vicenda

Fino all’entrata in vigore della Legge urbanistica n. 1150/1942 e del Codice Civile del 1942, l’edificazione doveva considerarsi sostanzialmente libera, ossia non subordinata ad alcun controllo preliminare da parte dell’autorità comunale, ad esclusione soltanto delle città dotate di piano regolatore o di Regolamento Edilizio.

Milano – Bicocca

L’art. 1 della Legge n. 10/1977 ha successivamente sostituito l’art. 31 della Legge n. 1150 del 1942, introducendo un nuovo regime per l’edificabilità dei suoli; l’esecuzione delle opere di trasformazione urbanistica e edilizia viene subordinata al rilascio, da parte del Sindaco, di una concessione edilizia onerosa, con la quale, si attua il trasferimento al proprietario dell’esercizio del diritto di trasformare urbanisticamente il suolo.

Per l’esecuzione di tutte le opere edilizie, sia di nuova costruzione che riguardanti interventi su edifici esistenti, con l’entrata in vigore della Legge n. 10/1977 si è reso necessario il rilascio della concessione edilizia. Tutto ciò ha reso estremamente lungo e difficoltoso l’iter burocratico del rilascio del titolo abilitativo e non solo per le nuove costruzioni ma anche per le normali opere di manutenzione e risanamento degli immobili esistenti.

Al fine di snellire le procedure per l’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria, fu introdotto, con la legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale) un nuovo tipo di titolo abilitativo denominato autorizzazione edilizia. Il predetto titolo abilitativo era rilasciato dal Sindaco, con un iter burocratico più sollecito, che si distingueva dalla concessione per essere sempre rilasciata anche in forma tacita (silenzio-assenso) e per l’assenza di uno specifico obbligo del parere della commissione edilizia comunale.

La Legge n. 94/1982 ha esteso l’ambito di applicazione dell’autorizzazione edilizia al restauro e al risanamento conservativo. Il D.L. n. 88/1995 più volte reiterato e convertito nella Legge n. 662/1996 introduceva la dichiarazione inizio attività comunemente definita D.I.A. in alternativa all’autorizzazione edilizia.

La D.I.A. produceva un reale snellimento delle procedure edilizie per alcuni importanti interventi edilizi, quali la manutenzione straordinaria e il restauro e risanamento conservativo.

Milano – CityLife

La D.I.A. prevista dall’art. 2, comma 60 della Legge n. 662/1996 era una procedura più complessa rispetto alla comunicazione dell’art. 26 della Legge n. 47/1985 per quanto concerne la documentazione necessaria, essa implicava una maggiore responsabilità del cittadino e del professionista incaricato ed anche un tempo relativamente più lungo di verifica poiché, almeno inizialmente, doveva essere presentata al comune entro il termine di 20 giorni precedenti la data fissata per l’inizio dei lavori successivamente esteso a 30 giorni precedenti la data fissata per l’inizio dei lavori.

La Legge n. 443/2001, al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti connessi all’esecuzione dei lavori sul patrimonio esistente e quelli di trasformazione del tessuto urbanistico, introduceva la cosiddetta super DIA. Tale titolo abilitativo, prevedeva la possibilità di dare inizio a quasi tutti i lavori edili, comprese le nuove costruzioni, con il meccanismo del silenzio-assenso, in alternativa al rilascio dei provvedimenti abilitativi all’epoca necessari.

Con il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è stato approvato il Testo Unico che riunisce e coordina tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Il Testo Unico produce una sostanziale tendenza alla semplificazione procedurale riducendo due soli titoli abilitativi:

  • permesso di Costruire
  • denuncia di Inizio Attività

Il Testo Unico introduce inoltre lo Sportello Unico dell’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, il Comune e, ove occorra, gli altri enti tenuti a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza del titolo abilitativo. Si realizza così uno snellimento delle procedure necessarie al rilascio del titolo abilitativo, reso possibile anche dall’introduzione dell’autocertificazione.

Successivamente la denuncia inizio attività è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività e dalla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA:

  • gli interventi di ristrutturazione edilizia

Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive.

Milano – Garibaldi, Repubblica

Negli ultimi tredici anni la Segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta Scia, che oggi è al centro delle inchieste della magistratura milanese, è stato uno strumento molto utilizzato dal Comune in centinaia di casi.

Per l’amministrazione comunale si tratterebbe di una prassi legittima e adottata da anni e in buona fede, tanto che il Sindaco Sala ha garantito l’assistenza legale ai dipendenti. Allo stesso tempo, in attesa di sviluppi, in via cautelativa si è deciso tramite delibera di attenersi alla linea indicata dalla Procura per le nuove pratiche. In questo scenario, il Ministro Salvini promette l’arrivo della norma “Salva-Milano”, anche se non è stato inserito alcun riferimento nel decreto “Salva-Casa” emanato dal consiglio dei ministri nei giorni scorsi.

La questione, solo oggi contestata, della procedura dell’autocertificazione utilizzata dall’amministrazione comunale di Milano per un lungo periodo di tempo e per centinaia di costruzioni, ripropone l’assenza di certezza a beneficio degli operatori pubblici e privati di settore.

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